Il settore di viaggi e turismo è sicuramente tra i settori più aspramente colpiti dalla crisi finanziaria causata dal Covid19. A causa del virus infatti tutti i nostri viaggi, di lavoro, di piacere o di istruzione, sono stati annullati. La domanda che i mancati viaggiatori si pongono con più frequenza è: “Ma il denaro speso per prenotare questi viaggi deve essere rimborsato oppure deve considerarsi definitivamente perso?”Legalmente, ai contratti stipulati con albergatori, compagnie aeree, agenzie viaggio o organizzatori turistici si applica il concetto di “forza maggiore”. Rientrano infatti nella nozione di forza maggiore tutti quei fatti straordinari e imprevedibili estranei alla volontà delle parti contrattuali: ad esempio alluvioni, terremoti od... epidemie.L’art. 1467 cc, nel caso di contratto con prestazioni corrispettive, qualora la prestazione di una delle parti sia divenuta impossibile per causa non imputabile alle parti, consente la risoluzione del contratto con il conseguente diritto alla restituzione degli importi eventualmente già corrisposti. Nessun risarcimento del danno è invece dovuto.Dunque prendendo come esempio un biglietto aereo cancellato a causa dei provvedimenti adottati dai Governi per contenere il coronavirus: la prestazione della compagnia aerea è divenuta impossibile e il passeggero avrà diritto alla restituzione dell’importo pagato per il biglietto.A tal proposito il decreto cura Italia, ormai definitivo perchè convertito in legge dal Parlamento, in tema di viaggi, prevede che se le prestazioni dedotte nel contratto non vengono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica in atto, la compagnia aerea, l’albergatore, l’agente intermediario o l’organizzatore possono rimborsare il cliente tramite VOUCHER. Il rimborso a mezzo voucher sarà consentito per tutti quei viaggi e soggiorni, annullati causa covid19, che avrebbero dovuto svolgersi durante il periodo di validità delle specifiche misure di contenimento di cui ai diversi provvedimenti regionali e governativi che si sono succeduti nel tempo. Il periodo che consente il rimborso tramite voucher è stato inoltre esteso a tutte quelle prenotazioni da effettuarsi entro il 30 settembre 2020. Tale misura è riferita dunque ai viaggi da effettuarsi in Italia o all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti italiani o provenienti dall’estero. Ma in cosa consiste il voucher? Il voucher consiste in un buono, in un riconoscimento di un credito, pari all’importo pagato dal cliente e utilizzabile dal consumatore entro un anno dalla sua emissione.Il cliente è obbligato ad accettare il voucher e non può richiedere il rimborso in denaro. Secondo la legge, il voucher deve essere emesso al più tardi entro 60 giorni dalla data di partenza del viaggio annullato. La possibilità di rimborso tramite voucher in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione causa covid19 è stata inoltre estesa ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Per avere il rimborso in voucher i soggetti acquirenti devono presentare apposita richiesta di rimborso entro 30 giorni dalla fine del divieto imposto dal governo (a oggi, quindi, 30 giorni a partire dal 17 maggio 2020). L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilita' del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. Tali previsioni del decreto Cura Italia trovano la propria ratio nell’aiutare il settore del turismo che, trattandosi sicuramente nel settore maggiormente colpito, ha bisogno di un po’ di respiro. Tuttavia sono moltissime le proteste sollevate dai consumatori tramite le associazioni Codacons e Adiconsum. Da un lato per soccorrere una fascia della popolazione italiana, quella che si sostenta grazie al settore “turismo”, se ne è messa in difficoltà un’altra, i viaggiatori. E, dall’altro lato, è stato stravolto un diritto acquisito dai consumatori dopo anni di battaglie che hanno portato alla nascita del codice del consumo e del turismo. AGGI ANNULLATI CAUSA COVID

Il settore di viaggi e turismo è sicuramente tra i settori più aspramente colpiti dalla crisi finanziaria causata dal Covid19.
A causa del virus infatti tutti i nostri viaggi, di lavoro, di piacere o di istruzione, sono stati annullati.
La domanda che i mancati viaggiatori si pongono con più frequenza è: “Ma il denaro speso per prenotare questi viaggi deve essere rimborsato oppure deve considerarsi definitivamente perso?”
Legalmente, ai contratti stipulati con albergatori, compagnie aeree, agenzie viaggio o organizzatori turistici si applica il concetto di “forza maggiore”.
Rientrano infatti nella nozione di forza maggiore tutti quei fatti straordinari e imprevedibili estranei alla volontà delle parti contrattuali: ad esempio alluvioni, terremoti od... epidemie.
L’art. 1467 cc, nel caso di contratto con prestazioni corrispettive, qualora la prestazione di una delle parti sia divenuta impossibile per causa non imputabile alle parti, consente la risoluzione del contratto con il conseguente diritto alla restituzione degli importi eventualmente già corrisposti. Nessun risarcimento del danno è invece dovuto.
Dunque prendendo come esempio un biglietto aereo cancellato a causa dei provvedimenti adottati dai Governi per contenere il coronavirus: la prestazione della compagnia aerea è divenuta impossibile e il passeggero avrà diritto alla restituzione dell’importo pagato per il biglietto.
A tal proposito il decreto cura Italia, ormai definitivo perchè convertito in legge dal Parlamento, in tema di viaggi, prevede che se le prestazioni dedotte nel contratto non vengono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica in atto, la compagnia aerea, l’albergatore, l’agente intermediario o l’organizzatore possono rimborsare il cliente tramite VOUCHER.
Il rimborso a mezzo voucher sarà consentito per tutti quei viaggi e soggiorni, annullati causa covid19, che avrebbero dovuto svolgersi durante il periodo di validità delle specifiche misure di contenimento di cui ai diversi provvedimenti regionali e governativi che si sono succeduti nel tempo.
Il periodo che consente il rimborso tramite voucher è stato inoltre esteso a tutte quelle prenotazioni da effettuarsi entro il 30 settembre 2020.
Tale misura è riferita dunque ai viaggi da effettuarsi in Italia o all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti italiani o provenienti dall’estero.
Ma in cosa consiste il voucher? Il voucher consiste in un buono, in un riconoscimento di un credito, pari all’importo pagato dal cliente e utilizzabile dal consumatore entro un anno dalla sua emissione.
Il cliente è obbligato ad accettare il voucher e non può richiedere il rimborso in denaro.
Secondo la legge, il voucher deve essere emesso al più tardi entro 60 giorni dalla data di partenza del viaggio annullato.
La possibilità di rimborso tramite voucher in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione causa covid19 è stata inoltre estesa ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Per avere il rimborso in voucher i soggetti acquirenti devono presentare apposita richiesta di rimborso entro 30 giorni dalla fine del divieto imposto dal governo (a oggi, quindi, 30 giorni a partire dal 17 maggio 2020).
L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilita' del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Tali previsioni del decreto Cura Italia trovano la propria ratio nell’aiutare il settore del turismo che, trattandosi sicuramente nel settore maggiormente colpito, ha bisogno di un po’ di respiro.
Tuttavia sono moltissime le proteste sollevate dai consumatori tramite le associazioni Codacons e Adiconsum.
Da un lato per soccorrere una fascia della popolazione italiana, quella che si sostenta grazie al settore “turismo”, se ne è messa in difficoltà un’altra, i viaggiatori.
E, dall’altro lato, è stato stravolto un diritto acquisito dai consumatori dopo anni di battaglie che hanno portato alla nascita del codice del consumo e del turismo.