I recenti dati ISTAT hanno evidenziato una vera e propria “emergenza famiglia”: nel 2020, anno del lockdown, le separazioni e divorzi sono infatti aumentati del 30%.
Il divorzio è quindi un evento, che seppur doloroso, infelice ed inaspettato, può far parte della vita di ciascuno di noi. E’ bene quindi essere preparati.
Vi spieghiamo in quattro e quattr’8, ovvero in 8 punti, i passaggi per divorziare e le cautele da non trascurare.
1. PRIMA DEL DIVORZIO, c’è LA SEPARAZIONE
Il divorzio è infatti una decisione definitiva che scioglie definitivamente il matrimonio, si diventa infatti ex moglie ed ex marito.
Per giungere al divorzio è però necessario passare dalla separazione, che è un periodo di allontanamento tra i coniugi che saranno autorizzati a vivere separati ma che teoricamente nello spirito della Legge serve a tentare una riconciliazione.
E vi confessiamo che nel nostro lavoro qualche volta ci è capitato di vedere coniugi separati e poi riconciliati.
2. SEPARAZIONE CONSENSUALE O GIUDIZIALE
I tempi per divorziare dopo la separazione variano a seconda che vi sia stata una separazione consensuale o giudiziale.
Se i coniugi sono d’accordo tra loro sia sulle ragioni della separazione che sulle conseguenze economiche si parla di separazione consensuale che può essere richiesta in Comune direttamente dai coniugi con o senza la presenza di un avvocato, salvo che non vi siano figli minori o autonomamente non autosufficienti.
Qualora invece i coniugi siano molto litigiosi e non sono d’accordo nè sulle ragioni della sepazione ne sui contributi economici, occorrerà instaurare una vera e propria causa e affidare la decisione ad un Giudice, si parla infatti di separazione Giudiziale.
3. LE TEMPISTICHE
Nel 2015 è finalmente stato introdotto il c.d. divorzio breve
Il divorzio può poi essere richiesto:
- Dopo 6 mesi dalla separazione consensuale;
- Dopo 1 anno dalla separazione giudiziale.
Prima del 2015 era invece necessario attendere 3 anni dalla separazione prima di poter divorziare. (Nella previsione normativa originaria gli anni erano addirittura 5).
Attenzione, perchè in alcuni casi eccezionali è però possibile divorziare immediatamente senza attendere il periodo della separazione:
- matrimonio non consumato;
- cambiamento di sesso di uno dei coniugi;
- condanna per reati gravi in ambito familiare (come ad esempio maltrattamenti o violenza nei confronti dell’altro coniuge o dei figli);
- annullamento o scioglimento del matrimonio celebrato all’estero.
4. Il c.d. ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
In caso di separazione giudiziale, uno dei due coniugi ha la facoltà di chiedere al giudice di accertare che la crisi è stata determinata dal comportamento dell'altro, si parla in tal caso di “addebito della separazione”, quella che comunemente sentiamo chiamare “separazione per colpa”.
Per addebitare la separazione il Giudice dovrà accertare che la frattura coniugale è dipesa dalla violazione dei doveri coniugali di uno dei due.
Doveri che sono riportati nell’art 143 cc e che sono:
- L’assistenza morale e materiale,
- La fedeltà
- La coabitazione
- La collaborazione nell’interessa della famiglia.
L’addebito della separazione comporta per il coniuge colpevole i seguenti effetti:
- La perdita dei diritti successori
- La perdita del diritto dell’assegno di mantenimento, oltre che a livello morale lo smacco per essere stato causa della fine del matrimonio.
Il coniuge cui non è addebitata la separazine può invece avere diritto per tutta la durata del periodo della separazione al cd. Assegno di mantenimento ossia un contributo che consenta al coniuge economicamente più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quelo che avrebbe goduto se la famiglia fosse rimasta unita.
5. GLI EFFETTI PERSONALI DEL DIVORZIO
La sentenza di divorzio produce molteplici effetti, personali e patrimoniali:
I personali sono:
- lo scioglimento del vincolo matrimoniale in caso di matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio se il matrimonio è di tipo religioso, sostanzialmente per lo stato sarai divorziato ma per la Chiesa no;
- per la donna la perdita del cognome del marito ( a meno che la moglie richieda al giudice di mantenerlo se sussiste un interesse meritevole di tutela);
6. GLI EFFETTI PATRIMONIALI DEL DIVORZIO
- eventuale assegno divorzile;
- perdita dei diritti successori;
- diritto per il coniuge titolare dell’assegno di divorzio a una quota del TFR dell’ex coniuge;
- Diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
7. L’ASSEGNO DIVORZILE
Per oltre un ventennio al coniuge economicamente più debole era riconosciuto l’assegno di divorzio basato sul parametro del tenore della famiglia in costanza di matrimonio, quindi se uno dei due non era in grado di mantenere autonomamente uno stile di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, aveva diritto diritto a un assegno che gli permettesse di riequilibrare la situazione.
Nel 2017, la Corte di Cassazione ha stravolto questo consolidato orientamento, stabilendo invece che aveva diritto all’assegno divorzile solo il coniuge privo di mezzi di sussistenza.
L’anno successivo l’orientamento è cambiato ancora: oggi il diritto all’assegno di divorzio spetta al coniuge privo di mezzi di sussistenza per ragioni oggettive (non per sua colpa o svogliatezza) ed è quantificato sulla base di una serie di criteri indicati dalla Legge e che sono:
- Il contributo morale ed economico del coniuge speso nel corso del matrimonio;
- La durata del matrimonio;
- Le ragione della frattura coniugale.
L’assegno divorzile può essere erogato in un’unica soluzione, la c.d. UNA TANTUM: le parti possono accordarsi su una cifra che viene erogata dal coniuge economicamente puù forte al coniuge economicamente più debole in una sola volta ed una volta per tutte.
8. UNIONI CIVILI
Alle unioni civili si applicano le stesse previsioni previste per il divorzio, tuttavia non è necessario passare per la preventiva separazione.
