Buongiorno amici di Lawpills! È da ormai più di un anno che la cara e vecchia autocertificazione ci accompagna negli spostamenti quotidiani.I tre motivi che ci consentono di spostarci li conosciamo ormai tutti a memoria: lavoro, necessità e salute.Ma è di qualche giorno fa una decisione rivoluzionaria del Tribunale di Milano: è stato infatti assolto un 24enne che, fermato in piena zona rossa il 14 marzo 2021 alla stazione di Milano Cadorna, aveva dichiarato falsamente di rientrare a casa da lavoro. Il ragazzo è stato portato a processo con l’accusa di falso in atto pubblico in quanto, dopo la verifica dell’agente di polizia con il titolare del negozio indicato, quel giorno il giovane non era invece risultato di turno.Ma è stato proprio il giudice dell’udienza preliminare a dimostrare nel processo con rito abbreviato che in questo caso il fatto non sussiste. Per il gup non sussiste infatti l’obbligo di verità, che sarebbe invece in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo cittadino previsto dall’articolo 24 della costituzione.Una decisione che ribalta drasticamente il principio in vigore fino al giorno prima, che in caso di falsa dichiarazione nell’autocertificazione stabiliva invece una sanzione amministrativa da 400 a 1000€ per violazione alle misure anti covid oltre alle conseguenze penali ossia una denuncia per falsa attestazione e dichiarazioni mendaci, punita con la reclusione da 1 a 6 anni.Ma per il gup Alessandra Del Corvo non sussiste nessun obbligo giuridico per il privato cittadino che venga controllato a dire la verità sui fatti oggetto dell’autocertificazione, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica sul punto. In altre parole, per il giudice mancherebbe sia una specifica norma che imponga l’obbligo di verità nelle autocertificazioni da emergenza covid, sia più in generale una legge che preveda di fare autocertificazioni in situazioni simili.Sempre per il giudice, sarebbe poi incostituzionale sanzionare penalmente la falsa dichiarazione di chi abbia scelto legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative.L’alternativa infatti di scegliere tra -il riferire il falso per non subire conseguenze ma essere comunque assoggettato a sanzione penale per falso ideologico del privato in atto pubblico -e il riferire la verità ma essere sottoposto ad indagini ed incorrere nel reato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità sarebbe infatti incostituzionale.Ed è così che per la prima volta un Tribunale ha stabilito che un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge, facendo cadere il perno su cui da più di un anno si fondava l’autorevolezza dell’autocertificazione e il timore delle sanzioni.Una sentenza che sicuramente è destinata a far discutere in quanto farebbe crollare il sistema di restrizioni anti covid che sarebbero ora intese come meri consigli, e senza ombra di dubbio testimonia l’insopportabilità di una situazione che attanaglia l’Italia (e non solo) ormai da forse troppo tempo.La domanda che ci facciamo è: resterà un’interpretazione isolata o costituirà un principio che minerà alle fondamenta l’intero sistema delle autocertificazioni? Non ci resta che aspettare!OBBLIGO DI VERITÀ NELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Buongiorno amici di Lawpills!
È da ormai più di un anno che la cara e vecchia autocertificazione ci accompagna negli spostamenti quotidiani.
I tre motivi che ci consentono di spostarci li conosciamo ormai tutti a memoria: lavoro, necessità e salute.
Ma è di qualche giorno fa una decisione rivoluzionaria del Tribunale di Milano:
è stato infatti assolto un 24enne che, fermato in piena zona rossa il 14 marzo 2021 alla stazione di Milano Cadorna, aveva dichiarato falsamente di rientrare a casa da lavoro.
Il ragazzo è stato portato a processo con l’accusa di falso in atto pubblico in quanto, dopo la verifica dell’agente di polizia con il titolare del negozio indicato, quel giorno il giovane non era invece risultato di turno.
Ma è stato proprio il giudice dell’udienza preliminare a dimostrare nel processo con rito abbreviato che in questo caso il fatto non sussiste.
Per il gup non sussiste infatti l’obbligo di verità, che sarebbe invece in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo cittadino previsto dall’articolo 24 della costituzione.
Una decisione che ribalta drasticamente il principio in vigore fino al giorno prima, che in caso di falsa dichiarazione nell’autocertificazione stabiliva invece una sanzione amministrativa da 400 a 1000€ per violazione alle misure anti covid oltre alle conseguenze penali ossia una denuncia per falsa attestazione e dichiarazioni mendaci, punita con la reclusione da 1 a 6 anni.
Ma per il gup Alessandra Del Corvo non sussiste nessun obbligo giuridico per il privato cittadino che venga controllato a dire la verità sui fatti oggetto dell’autocertificazione, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica sul punto.
In altre parole, per il giudice mancherebbe sia una specifica norma che imponga l’obbligo di verità nelle autocertificazioni da emergenza covid, sia più in generale una legge che preveda di fare autocertificazioni in situazioni simili.
Sempre per il giudice, sarebbe poi incostituzionale sanzionare penalmente la falsa dichiarazione di chi abbia scelto legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative.
L’alternativa infatti di scegliere tra
-il riferire il falso per non subire conseguenze ma essere comunque assoggettato a sanzione penale per falso ideologico del privato in atto pubblico
-e il riferire la verità ma essere sottoposto ad indagini ed incorrere nel reato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità
sarebbe infatti incostituzionale.
Ed è così che per la prima volta un Tribunale ha stabilito che un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge, facendo cadere il perno su cui da più di un anno si fondava l’autorevolezza dell’autocertificazione e il timore delle sanzioni.
Una sentenza che sicuramente è destinata a far discutere in quanto farebbe crollare il sistema di restrizioni anti covid che sarebbero ora intese come meri consigli, e senza ombra di dubbio testimonia l’insopportabilità di una situazione che attanaglia l’Italia (e non solo) ormai da forse troppo tempo.
La domanda che ci facciamo è: resterà un’interpretazione isolata o costituirà un principio che minerà alle fondamenta l’intero sistema delle autocertificazioni? Non ci resta che aspettare!
