Parliamo di un argomento delicato, delle molestie sessuali.
Vogliamo da un lato spiegare cosa fare, e come comportasi del punto di vista legale e dall’altro lato far sentire le vittime meno sole e dar loro il coraggio e gli strumenti per denunciare alle autorità.
Le molestie sono tra l’altro perpretate sempre più spesso nei confronti delle donne e purtroppo troppo poco spesso vengono denunziate alle autorità perchè il soggetto prova “vergogna” a raccontare qualcosa che riguarda una sfera così intima e privata.
1. LA MOLESTIA E’ DIVERSA DALLA VIOLENZA SESSUALE
Innanzitutto va chiarito che la “molestia sessuale” non va confusa con la “violenza sessuale”. Si tratta di due fattispecie di reato molto diverse tra loro sia sotto il profilo della gravità che della pena prevista.
La “molestia” rispetto alla “violenza” non si manifesta in comportamenti fisici ma in una serie di gesti e parole che disturbano la sfera sessuale della vittima.
Pensiamo ad esempio a complimenti insistenti e petulanti, allusioni alla sfera sessuale o l’uso di un linguaggio particolarmente spinto in grado di turbare la sfera sessuale della vittima.
La pena è di fino 6 mesi di reclusione o ammenda di 516 euro nel caso di molestia e fino a 12 anni nel caso di violenza sessuale.
2. NON ESISTE UN REATO SPECIFICO DI MOLESTIE SESSUALI
Interessante è che le “molestie sessuali” non sono punite da uno specifico articolo del codice penale. Infatti il legislatore non ha previsto un autonomo delitto di molestie sessuali, bensì un più generico reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp). Sono quindi punite tutte le condotte volte a creare molestia o disturbo senza un valido motivo, non solo le molestie a sfondo sessuale.
Sono dunque puniti tutti i comportamenti volti a creare dolosamente fastidio o disturbo, qualora vengano arrecati:
- mediante l’uso del telefono (attraverso, ad esempio, invio di sms, ripetuti squilli, chiamate anche mute);
- con petulanza (da intendersi come invadenza, intromissione, sfacciataggine, arroganza e indiscrezione);
- per altro biasimevole motivo (diverso dalla petulanza, ma parimenti riprovevole);
- manifestando le molestie in luogo pubblico o aperto al pubblico (è sufficiente che, indifferentemente, o l’autore del reato o la sua vittima si trovino in uno di questi luoghi).
3. LE MOLESTIE TRAMITE SOCIAL NETWORK
Ultimamente le molestie hanno ampliato i propri confini ai mezzi tecnologici. Gli smartphone e i social network ci rendono sempre più raggiungibili e di conseguenza sempre più “molestabili”. Le molestie sessuali non hanno infatti bisogno che le persone si trovino fisicamente nello stesso posto per avere luogo.
Inoltre il lockdown ha costretto le relazioni umane quotidiane a trasformarsi in contatti online, una condizione che ha aumentato in maniera esponenziale i rischi della rete.
Abbiamo individuato diversi atteggiamenti, purtroppo in voga tra giovani e meno giovani, che secondo le più recenti sentenze possono integrare il reato di “molestie sessuali”.
4. ZOOMBOMBING
Tramite l’espressione “zoombombing” ci si alla pratica di interrompere videolezioni e riunioni di vario genere in corso con messaggi scemi o, nei casi peggiori, pornografici, razzisti e offensivi.
Zoombombing è inoltre la tempesta di video chiamate in tramite zoom, da cui appunto prende il nome il fenomeno, o altre applicazioni che permettono la funzione videochiamata.
Questo continuo contatto, al solo fine di disturbare, è punito dalla legge tramite il reato di molestie.
A esempio può essere punito chi, al solo copo di arrecare fastidio, chi si colleghi alle lezioni di didattica a distanza o a riunioni di lavoro o a chiacchierate tra amici.
5. DICK PICS
La facilità di comunicare sembra talvolta abbassare le inibizioni ed è così che nascono le dick pics, ossia le foto del pene non richieste.
Si tratta di un fenomeno esploso ultimamente. Naturalmente sono gli uomini a inviarle, a donne o ad altri uomini.
Qualcuno riconduce il fenomeno al “sexting”, neologismo derivato dalla fusione delle parole inglesi “sex” (sesso) e texting (inviare messaggi elettronici), indicante la pratica di flirtare scambiandosi messaggi, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito.
Tuttavia il sexting presuppone il consenso di chi riceve l’immagine esplicita.
Consenso che invece manca nel caso di “dick pics” .
Si tratta a tutti gli effetti di una molestia sessuale, proprio per via del suo carattere indesiderato.
6. LA MOLESTIA PUO’ TRASFORMARSI IN STALKING
La “molestia” può arrivare a configurare anche il reato di stalking. Quando?
Quando le molestie siano tanto gravi o ripetute nel tempo che:
- Cagionino un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- Causino un fondato timore l’incolumità propria o un prossimo congiunto;
- Siano tali da costringere taluno ad alterare le proprie abitudini di vita.
7. Il CATCALLING
Quando dei perfetti sconosciuti si arrogano il diritto di rivolgersi a una donna incontrata strada tramite fischi, baci, suoni con i quali si chiamerebbe il proprio gatto – nel migliore dei casi – o con parole oscene, allusioni sessuali, stanno mettendo in pratica il catcalling (in inglese cat + calling, appunto chiamare il gatto).
Si tratta della cd. “molestia di strada”, un fenomeno diffuso e che, contrariamente a quanto spesso si sente dire, è punito dalla legge, dal reato di molestie appunto.
8. COME DENUNCIARE?
SI tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, dunque la vittima del reato deve presentare querela.
Come? Occorre presentarsi presso un organo di polizia giudiziaria e manifestare la volontà di perseguire penalmente il colpevole del reato.
La querela può essere presentata in forma scritta o orale fornendo tutte le informazioni necessarie per le indagini.
