Ciao amici di Lawpills!Oggi trattiamo di una vicenda che ha fatto molto discutere nel corso del lockdown. Quella che è stata chiamata da moltissime testate giornalistiche “La scarcerazione dei boss mafiosi”. Iniziamo a inquadrare fattualmente e giuridicamente la videnda. A causa dell’epidemia da covid19 a molti detenuti è stata concessa, da parte della Magistratura di sorveglianza, la c.d. detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 della Legge sull’ordinamento penitenziario. Secondo tale previsione di legge in alcune circostanze la pena può essere scontata presso la propra abitazione ovvero presso un diverso luogo di cura. Tra queste circostanze vi sono ad esempio: - l’aver compiuto il 70 esimo anno di età, - o dover scontare una pena inferiore a 4 anni sia perchè la condanna è stata inferiore ai 4 anni sia perchè si tratta degli ultimi 4 anni di pena da scontare. Tale possibilità non è però concessa a quei detenuti che siano considerati socialmente pericolosi o che abbiano commesso taluni reati particolarmente gravi, tra cui rientrano i reati previsti dall’art. 416 cp, appunto i reati così detti di associazione mafiosa. Tuttavia nel corso della pandemia una circolare di Francesco Basentini, presidente del Dap, ovvero il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha concesso la detenzione domiciliare IN DEROGA alla legge citata anche ai carcerati che normalmente non sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della norma. Ragione della concessione della misura: alcuni detenuti, portatori di patologie gravissime, in caso di contagio da COVID 19 all’interno degli istituti penitenziari avrebbero rischiato la vita.Ma come mai la notizia ha fatto scalpore? Perchè la misura è stata concessa a detenuti che stavano scontando la pena per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., l’associazione di stampo mafioso. E, neanche a farlo apposta, sono state intercettate delle conversazioni in carcere tra detenuti condannati al regime di cd. Carcere duro ex art. 41 bis cpc e famigliari dove si parlava della circolare del Dap come l’occasione per poter andare ai domiciliari con la scusa del Covd 19. Ed ecco che arriviamo al problema giuridico: tra la tutela dei consociati, della comunità, dei cittadini dal pericolo di reiterazione di comportamenti criminosi da parte del condannato e diritto alla salute del singolo detenuto cosa prevale?Sono entrambi diritti fortemente protetti dalla costituzione ed sicuramente necessario un contemperamento!La Magistratura di Sorveglianza è l’organo giurisdizionale competente per tutte le vicende relative all’esecuzione della pena. Tra le molteplici questioni giuridiche affidate al magistrato di sorveglianza, sicuramente le principali sono la tutela dei diritti dei detenuti e la concessione delle misure alternative alla detenzione in carcere che possono essere concesse al ricorrere di determinati requisiti. Tra l’altro una della ratio nella concessione di tali misre è quella dello svuotamento delle sovraffollate carceri. Lo Stato di diritto in cui ci troviamo impone di tutelare i diritti fondamentali della persona, in qualunque condizione essa si troviProprio la tutela del diritto alla salute, diritto inviolabile della persona e costituzionalmente garantito all’art. 32, nonché il diritto a ricevere un trattamento umano e non degradante anche all’interno del carcere, sancito anche dalla CEDU, ha portato il Legislatore ad inserire le tipologie di istituti sopra richiamati tipologie di istituti a disposizione del Magistrato di Sorveglianza.:Al Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza spettarà poi la valutazione sia sul bilanciamento delle gravi infermità/malattie del condannato e la sua pericolosità e con il rischio di reiterazione criminale. Quale è stato l’epilogo della vicenda? Dato il clamore mediatico che tale vicenda ha suscitato, il Decreto Legge 28/2020, approvato dalla Camera il 25 giugno 2020, ha introdotto una modifica nella detenzione “in surroga”, prevedendo la necessità di richiedere un parere al Procuratore antimafia (sia sulla pericolosità sociale del detenuto che in merito ad eventuali collegamenti attuali con la mafia) prima di concedere la misura della detenzione domiciliare. Inoltre, il decreto impone alla Magistratura di Sorveglianza che abbia concesso tali misure durante il periodo di emergenza epidemiologica, di valutare nuovamente la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria.UTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE INTRA MOENIA
Ciao amici di Lawpills!
Oggi trattiamo di una vicenda che ha fatto molto discutere nel corso del lockdown.
Quella che è stata chiamata da moltissime testate giornalistiche “La scarcerazione dei boss mafiosi”.
Iniziamo a inquadrare fattualmente e giuridicamente la videnda.
A causa dell’epidemia da covid19 a molti detenuti è stata concessa, da parte della Magistratura di sorveglianza, la c.d. detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 della Legge sull’ordinamento penitenziario.
Secondo tale previsione di legge in alcune circostanze la pena può essere scontata presso la propra abitazione ovvero presso un diverso luogo di cura. Tra queste circostanze vi sono ad esempio:
- l’aver compiuto il 70 esimo anno di età,
- o dover scontare una pena inferiore a 4 anni sia perchè la condanna è stata inferiore ai 4 anni sia perchè si tratta degli ultimi 4 anni di pena da scontare.
Tale possibilità non è però concessa a quei detenuti che siano considerati socialmente pericolosi o che abbiano commesso taluni reati particolarmente gravi, tra cui rientrano i reati previsti dall’art. 416 cp, appunto i reati così detti di associazione mafiosa.
Tuttavia nel corso della pandemia una circolare di Francesco Basentini, presidente del Dap, ovvero il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha concesso la detenzione domiciliare IN DEROGA alla legge citata anche ai carcerati che normalmente non sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della norma.
Ragione della concessione della misura: alcuni detenuti, portatori di patologie gravissime, in caso di contagio da COVID 19 all’interno degli istituti penitenziari avrebbero rischiato la vita.
Ma come mai la notizia ha fatto scalpore?
Perchè la misura è stata concessa a detenuti che stavano scontando la pena per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., l’associazione di stampo mafioso.
E, neanche a farlo apposta, sono state intercettate delle conversazioni in carcere tra detenuti condannati al regime di cd. Carcere duro ex art. 41 bis cpc e famigliari dove si parlava della circolare del Dap come l’occasione per poter andare ai domiciliari con la scusa del Covd 19.
Ed ecco che arriviamo al problema giuridico: tra la tutela dei consociati, della comunità, dei cittadini dal pericolo di reiterazione di comportamenti criminosi da parte del condannato e diritto alla salute del singolo detenuto cosa prevale?
Sono entrambi diritti fortemente protetti dalla costituzione ed sicuramente necessario un contemperamento!
La Magistratura di Sorveglianza è l’organo giurisdizionale competente per tutte le vicende relative all’esecuzione della pena.
Tra le molteplici questioni giuridiche affidate al magistrato di sorveglianza, sicuramente le principali sono la tutela dei diritti dei detenuti e la concessione delle misure alternative alla detenzione in carcere che possono essere concesse al ricorrere di determinati requisiti. Tra l’altro una della ratio nella concessione di tali misre è quella dello svuotamento delle sovraffollate carceri.
Lo Stato di diritto in cui ci troviamo impone di tutelare i diritti fondamentali della persona, in qualunque condizione essa si trovi
Proprio la tutela del diritto alla salute, diritto inviolabile della persona e costituzionalmente garantito all’art. 32, nonché il diritto a ricevere un trattamento umano e non degradante anche all’interno del carcere, sancito anche dalla CEDU, ha portato il Legislatore ad inserire le tipologie di istituti sopra richiamati tipologie di istituti a disposizione del Magistrato di Sorveglianza.:
Al Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza spettarà poi la valutazione sia sul bilanciamento delle gravi infermità/malattie del condannato e la sua pericolosità e con il rischio di reiterazione criminale.
Quale è stato l’epilogo della vicenda?
Dato il clamore mediatico che tale vicenda ha suscitato, il Decreto Legge 28/2020, approvato dalla Camera il 25 giugno 2020, ha introdotto una modifica nella detenzione “in surroga”, prevedendo la necessità di richiedere un parere al Procuratore antimafia (sia sulla pericolosità sociale del detenuto che in merito ad eventuali collegamenti attuali con la mafia) prima di concedere la misura della detenzione domiciliare.
Inoltre, il decreto impone alla Magistratura di Sorveglianza che abbia concesso tali misure durante il periodo di emergenza epidemiologica, di valutare nuovamente la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria.
