Oggi parliamo di un argomento che può sembrare macabro e triste ma, che ci piaccia o meno, toccherà a tutti noi.
L’argomento è quello delle successioni e della suddivisione dell’eredità. Il diritto successorio o ereditario è infatti quell’insieme di norme che regolano le vicende del patrimonio di un soggetto dopo la sua morte.
Noi cercheremo di sviscerare in 8 punti tutto la complicatissima materia delle successioni c.d. mortis causa.
1- SUCCESSIONE LEGITTIMA e SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
- Con testamento, la c.d. successione testamentaria: il defunto, che in termini giuridici viene chiamato “de cuius” ha redatto un testamento e lì dentro ha deciso come e tra chi suddividere i propri beni;
- Senza tesamenteo, la c.d. successione legittima o per legge: in mancanza di un testamento, interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario.
La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento.
In altre parole, se il testamento non disciplina l’intera successione, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.
2- SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE
- Nel caso di successione a titolo universale si parla di Erede: l’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, quindi sia nei crediti che nei debiti, del defunto. Tuttavia l’effetto non si verifica autonomamente ma l’erede per ricoprire la carica di erede deve ACCETTARE l’EREDITA’. Entro quando? Entro 10 anni dall’apertura della successione.
- Nel caso invece di successione a titolo particolare si parla di Legatario: il legatario diventa automaticamente tale dall’apertura della successione senza che sia necessaria la sua accettazione, ricevendo un via generale solo uno specifico bene o vantaggio patrimoniale in eredità.
3- I TIPI DI TESTAMENTO
- il testamento olografo: è il testamento scritto interamente a mano dal testatore e, per essere valid
o, deve avere alcune caratteristiche fondamentali: deve essere datato e sottoscritto dal testatore. Può essere conservato a casa propria o presso una persona di stretta fiducia.
- il testamento pubblico: è redatto dal notaio, il quale, alla presenza di due testimoni, riceve le dichiarazioni del testatore, ne trascrive fedelmente il contenuto, dandone lettura sempre in presenza dei testimoni, indica luogo e data del ricevimento e ora della sottoscrizione sua, dei testimoni e del testatore stesso. In quanto atto pubblico esso costituisce piena prova di quanto avvenuto presso il notaio.
- il testamento segreto, è redatto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici (ad esempio al pc), sottoscritto solo dal testatore e consegnato in presenza di testimoni al notaio. Il testatore consegna difatti la scheda testamentaria sigillata, contenente le sue ultime volontà, al notaio che vi appone un sigillo, seguito dalla data e dalla sua sottoscrizione, unitamente a quelle dei testimoni e del testatore stesso.
4- IL TESTAMENTO PUO’ SEMPRE ESSERE REVOCATO
Per il Legislatore la libertà testamentaria è sacra: ogni soggetto deve essere
libero di destinare a chi preferisce i propri beni.
Infatti il testamento può essere modificato e revocato in ogni momento. Per convenzione il testamento successivo revoca e sostituisce ogni testamento precedente.
5- IL TESTATORE NON E’ LIBERO AL 100%: LA SUCCESSIONE NECESSARIA
La successione necessaria è uno strumento di tutela per i cd. legittimari, che sono dei soggetti legati al defunto da rapporti di stretta parentela e nei confronti dei quali anche la libertà testamentaria, o di disporre in vita dei propri beni con donazioni e altri atti di liberalità, è limitata dalla legge.
Il patrimonio ereditario è infatti diviso dalla legge in una quota indisponibile (chiamata legittima o necessaria), riservata per legge ai soggetti legittimari e in un quota disponibile, di cui il testatore può liberamente disporre.
Viene chiamato “legittimario pretermesso” il soggetto che, pur avendo per legge automaticamente diritto alla quota dei beni ereditari perché a lui legato da una stretta relazione familiare, è stato escluso dal testamento.
6- CHI SONO I LEGITTIMARI e QUANTO SPETTA LORO?
I legittimari sono il coniuge, i figli, gli ascendenti (ossia i genitori) a cui spettano, a seconda delle possibili combinazioni, le seguenti quote:
VALUTARE SE INSERIRE LE VARIE COMBINAZIONI
- esistenza solo di un unico figlio: 1/2 quota legittima al figlio, 1/2 quota disponibile;
- esistenza di soli più figli: 2/3 quota legittima figli, 1/3 quota disponibile;
- esistenza dei soli genitori: 1/3 quota legittima ascendenti, 2/3 quota disponibile;
- esistenza del solo coniuge: 1/2 quota legittima coniuge, 1/2 quota disponibile;
- esistenza del coniuge e di un solo figlio: 1/3 quota legittima al figlio, 1/3 quota legittima al coniuge, 1/3 quota disponibile;
- esistenza del coniuge e di più figli: 1/2 quota legittima figli, 1/4 quota legittima coniuge, 1/4 quota disponibile;
- esistenza del solo coniuge e ascendenti senza figli: 1/2 quota legittima coniuge, 1/4 quota legittima ascendenti, 1/4 quota disponibile.
7- COSA PUO’ FARE IL LEGITTIMARIO PRETERMESSO?
Il legittimario che ritiene di aver subito una lesione, totale o parziale, della sua quota di legittima per le donazioni compiute in vita dal defunto o per le disposizioni testamentarie può esercitare entro dieci anni dall’apertura della successione l’azione di riduzione, ossia chiedere al Giudice un provvedimento che disponga di ridurre le attribuzioni disposte a favore di altri soggetti, per riequilibrare e integrare la propria quota di legittima.
8-MA SI PUO’ ESCLUDERE UN FIGLIO DALLA SUCCESSIONE?
Potremmo andare avanti a parlare della complicata materia ereditaria per ore, ma concludiamo con una curiosità.
Alcuni soggetti possono infatti essere esclusi dall’eredità, quando sono ritenute indegne dalla legge, ossia immeritevoli di fruire dei benefici dell’eredità, per aver commesso atti particolarmente gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti.
Ad esempio può essere escluso dalla successione per indegnità:
- chi abbia ucciso o tentato di uccidere il de cuius,
- chi ha calunniato (quindi accusato di un reato) falsamente il de cuius;
- chi ha falsificato, distrutto o nascosto il testamento.

Salve, intanto grazie per il vostro lavoro di informazione,vorrei avere un chiarimento,ma le regole ereditarie sono le stesse sia in caso di matrimonio che unione civile o sono diverse?Grazie!