Buongiorno amici di Lawpills!Furti e rapine sono purtroppo all’ordine del giorno in ogni parte del mondo, il vero problema resta però scoprire cosa si possa fare una volta sorpresi i delinquenti nelle proprie abitazioni.Se Oltreoceano la questione è più facile e i confini di azione dei singoli sono molto più ampi, in Italia i limiti non sono invece sempre così chiari, ed anzi, la questione sulla legittima difesa è uno degli argomenti più attuali e criticati di sempre.È di qualche giorno fa infatti la notizia dell’archiviazione del caso di Fredy Pacini, il gommista 61enne che uccise colpendo di rimbalzo con uno dei 5 colpi di pistola sparati, un ladro moldavo di 26 anni, colto a rubare nell’officina dove il meccanico dormiva, a guardia della propria ditta ormai esasperato dai continui furti. Il Pacini, che ha dovuto difendersi dai due capi d’imputazione per omicidio colposo ed eccesso colposo di legittima difesa, è infatti risultato agli occhi del Giudice per le Indagini Preliminari non punibile. Il motivo su cui si basa l’archiviazione del Gip è lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto in cui il gommista si è trovato. Nell’ordinanza si legge infatti che benché il Pacini abbia sicuramente esagerato nella reazione, e abbia agito in modo avventato e precipitoso, furono però le condizioni di grave turbamento determinate dal pericolo scaturito nel gommista dalla visione del bandito armato di piccone a determinarne lo sventurato gesto.Merito di questa nuova scriminante, per la prima volta applicata in questa decisione destinata a segnare la storia di questo istituto, è l’effetto della Legge n.36 del 2019, meglio nota come Riforma Salvini sulla Legittima Difesa.Nell’articolo 5 comma 2 della Legge, a proposito dell’eccesso colposo di legittima difesa si legge infatti che “la punibilità viene esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”. E sicuramente, la situazione in cui alle 3 di notte, solo e senza altre vie di uscita, di fronte a ladri armati, si è ritrovato a vivere il Pacini, ne testimonia un sentimento ampiamente provato.Così, a scagionare il gommista dalle accuse non è stata la vecchia norma del Codice Penale relativa la Legittima difesa putativa (che parlava di errata percezione delle circostanze oggettive inerenti al pericolo attuale o all’aggressione ingiusta), ma la nuova riforma della legittima difesa voluta da Salvini che benché abbia ucciso, rende il Pacini non punibile.LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA DEL 2019_ IL CASO FREDY PACINI
Buongiorno amici di Lawpills!
Furti e rapine sono purtroppo all’ordine del giorno in ogni parte del mondo, il vero problema resta però scoprire cosa si possa fare una volta sorpresi i delinquenti nelle proprie abitazioni.
Se Oltreoceano la questione è più facile e i confini di azione dei singoli sono molto più ampi, in Italia i limiti non sono invece sempre così chiari, ed anzi, la questione sulla legittima difesa è uno degli argomenti più attuali e criticati di sempre.
È di qualche giorno fa infatti la notizia dell’archiviazione del caso di Fredy Pacini, il gommista 61enne che uccise colpendo di rimbalzo con uno dei 5 colpi di pistola sparati, un ladro moldavo di 26 anni, colto a rubare nell’officina dove il meccanico dormiva, a guardia della propria ditta ormai esasperato dai continui furti.
Il Pacini, che ha dovuto difendersi dai due capi d’imputazione per omicidio colposo ed eccesso colposo di legittima difesa, è infatti risultato agli occhi del Giudice per le Indagini Preliminari non punibile.
Il motivo su cui si basa l’archiviazione del Gip è lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto in cui il gommista si è trovato. Nell’ordinanza si legge infatti che benché il Pacini abbia sicuramente esagerato nella reazione, e abbia agito in modo avventato e precipitoso, furono però le condizioni di grave turbamento determinate dal pericolo scaturito nel gommista dalla visione del bandito armato di piccone a determinarne lo sventurato gesto.
Merito di questa nuova scriminante, per la prima volta applicata in questa decisione destinata a segnare la storia di questo istituto, è l’effetto della Legge n.36 del 2019, meglio nota come Riforma Salvini sulla Legittima Difesa.
Nell’articolo 5 comma 2 della Legge, a proposito dell’eccesso colposo di legittima difesa si legge infatti che “la punibilità viene esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”. E sicuramente, la situazione in cui alle 3 di notte, solo e senza altre vie di uscita, di fronte a ladri armati, si è ritrovato a vivere il Pacini, ne testimonia un sentimento ampiamente provato.
Così, a scagionare il gommista dalle accuse non è stata la vecchia norma del Codice Penale relativa la Legittima difesa putativa (che parlava di errata percezione delle circostanze oggettive inerenti al pericolo attuale o all’aggressione ingiusta), ma la nuova riforma della legittima difesa voluta da Salvini che benché abbia ucciso, rende il Pacini non punibile.
