Parliamo di presunzione di innocenza rafforzata.
La c.d. presunzione di innocenza rinforzata, prevista dalla direttiva europea 343 del 2016 è finalmente stata recepita in Italia.
“È una pagina molto bella. Un accordo su un principio fondamentale. Un mattone della costruzione che stiamo per disegnare insieme. Un momento da ricordare come metodo” La Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha così commentato l’approvazione dell’emendamento.
Si tratta di un tema sicuramente fondamentale ma complicato da spiegare ai non giuristi, ai non addetti ai lavori.
Iniziamo dal principio.
Che cosa è la presunzione di innocenza e come è regolata in Italia?
La presunzione d'innocenza è un principio giuridico secondo il quale un imputato, ossia una persona sottoposta a processo penale, non è considerato colpevole sino a che non sia provato il contrario, ossia fino che la sua colpevolezza sia dichiarata con sentenza passata in giudicato.
E’ il c.d. “innocente fino a prova contratia”.
Nell’ordinamento giuridico italiano il principio è declinato più propriamente come “presunzione di non colpevolezza” ed è espresso innanzitutto dall’art. 27, co. 2, della Costituzione che afferma «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Tale principio risponde a due esigenze fondamentali: affermare la presunzione di innocenza e prevedere la custodia cautelare prima dell’irrevocabilità della sentenza. L’imputato, infatti, non è assimilato al colpevole fino al momento della condanna definitiva. Ciò comporta il divieto di anticipare la pena, mentre consente l’applicazione delle misure cautelari quando ad esempio vi sia il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.
Questa disposizione va interpretata nel senso che l’imputato non deve essere considerato né innocente, né colpevole, ma soltanto «imputato». Tale regola è meglio precisata nell’art. 6, co. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in base alla quale «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». Sulla base di questo principio, l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato incombe sulla pubblica accusa, mentre alla difesa spetta il compito di provare l’esistenza di fatti favorevoli all'imputato. In altre parole non è compito di quest’ultimo dimostrare la propria innocenza, che deve essere, appunto, presunta, bensì dell’accusa dimostrare la sua colpevolezza. Posta la presunzione di innocenza, per poter dichiarare pubblicamente che un individuo è colpevole è quindi necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli è il responsabile del reato, dimostrando che ne è stato effettivamente l'autore. Nelle ipotesi in cui la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria, il giudice dovrà emettere sentenza di assoluzione.
Ma arriviamo ora alla “Presunzione di innocenza rafforzata” della direttiva europea del 2016, appena recepita in italia.
La menzionata direttiva europea prescrive che “La presunzione d’innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato (colui che è sottoposto ad indagini ma non ancora a processo) o imputato (colui che è sottoposto a processo) come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole.”
Dunque il rafforzamento della presunzione di innocenza sta dunque nel rispetto degli obblighi correlati a tale principio, ossia:
- Prima della sentenza definitica gli indagati e gli imputati non devono essere presentati come colpevoli attraverso misure di coercizione fisica, o attraverso dichiarazioni pubbliche di autorità;
- La prova della colpevolezza deve incombere sulla pubblica accusa e qualsiasi dubbio in merito alla colpevolezza deve essere valutato in favore dell’imputato.
In caso di violazione di tali diritti imputati e indagati avranno la possibilità di presentare apposito ricorso.
