
Il I settembre 2020 2 motopescherecci italiani provenienti da Mazara Del Vallo sono stati sequestrati a 35 miglia a nord di Bengasi, vicino alle coste libiche.
I 2 equipaggi a bordo sono stati catturati dalle forze militari fedeli al generale della Cirenaica Khalifa Haftar e poi accusati di essere trafficanti di droga.
Secondo i parenti dei pescatori si tratta di una “vergognosa montatura, un trucco di Haftar per alzare il tiro nel negoziato che si è aperto con il nostro governo”.
Esatto, perchè il Governo di Haftar si è dichiarato disposto a rilasciare i 18 pescatori solo in cambio dell’estradizion dei 4 cittadini libici, scafisti, condannati a 30 anni di carcere per la Strage di Ferragosto del 2005 in cui morirono 49 migranti per asfissia nella stiva di un barcone.
La Farnesina, il Governo e l’intelligence stanno negoziando per riportare l’equipaggio in Italia.
Traiamo spunto da questa triste vicenda per parlare dell’istituto dell’estradizione: in cosa consiste? Cosa prevede la Legge?
Innanzitutto l'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte dello Statoin cui un soggetto si sia rifugiato o sia stato condannato in modo irrevocabile allo Stato che ne fa richiesta.
Facciamo un esempio: Tizio, italiano, viene condannato in Cina per il reato di furto e l’Italia chiede alla Cina la sua estradizione al fine di far scontare la pena nel territorio della Repubblica italiana. In poche parole, a mezzo di questo strumento uno Stato consegna ad un altro Stato un soggetto che si trova nel suo territorio affinché questo possa essere sottoposto a giudizio (estradizione processuale) o all’esecuzione di una pena già comminata in modo irrevocabile (estradizione esecutiva) nello Stato che chiede l’estradizione.
Estradizione è anche quella che hano subito i 2 marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone costretti a tornare in India prima che il Tribunale dell’Aja definitivamente attribuisse la giurisdizione del caso all’Italia.
L'estradizione è regolata da convenzioni (bilaterali o multilaterali: estradizione convenzionale) o, in assenza di convenzioni, dal codice di procedura penale (extraconvenzionale).
Per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità Europea nel 2005 è stata introdotta una forma semplificata di estradizione, il così detto mandato di arresto europeo (M.A.E.) L’estradando deve essere consegnato allo Stato estero sulla base di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza di condanna a pena detentiva, emessa dall’autorità giudiziaria. L’autorità italiana deve soltanto accertare la validità dei presupposti del mandato, prima di procedere alla consegna dell’imputato.
Non tutti i paesi però contemplano l’estradizione verso l’italia. Tra questi paesi ricordiamo ad esempio il Belize, la Camboglia, gli Emirati Arabi Uniti e la Jamaica.
Si parla di estradizione attiva quando uno Stato richiede a un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è invece estradizione passiva quando è lo Stato "ospitante" che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.
Nel caso di specie, si tratta di estradizione passiva perchè Haftar chiede all’Italia di consegnare i 4 condannati libici perchè possano scontare la propria pena in Libia.
L’estradizione passiva è regolata dagli articoli da 697 a 719 c.p.p. ed è il Ministro della Giustizia a concederla, previa decisione del giudice competente.
La criticità della richiesta di estradizione perpetrata da Haftar sta nel fatto che è posta come condizione, come ricatto per poter riportare in italia cittadini che, con estrema probabilià sono innocenti, arrestati solo per creare merce di scambio ad hoc.
Inoltre c’è il sospetto che, in caso di accoglimento della richiesta di estradizione, i 4 della strage di ferragosto non sconterebbero la pena nei carceri libici, ma resterebbero impuniti.
Alla luce di ciò, emerge chiaramente la difficoltà della Farnesina e del Governo nelle negoziazioni.
Vi terremo aggiornati.