INGIURIA E DIFFAMAZIONE
In questo periodo pieno di privazioni siamo tutti un po’ più nervosi e, la discussione, anzi la vera e propria litigata, sono dietro l’angolo, di persona, sui social network o anche in tv.
Quanto spesso sentiam dire: “questa volta non la passi lista, ti querelo”.
Ma è davvero così? Noi oggi vi spieghiamo in 4 e 4, 8 cosa sono i reati di ingiuria e diffamazione, come non commetterli e come difendersi.
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INGIURIA E DIFFAMAZIONE SONO DIFFERENTI
L’ingiuria è l’offesa all’onore e alla reputazione altrui, quando la persona offesa è presente. Il classico insulto che vola nel corso di una litigata.
Attenzione perchè l’ingiuria non costituisce più reato ma dal 2016 è stata depenalizzata. E’ ora un illecito civile che quindi non può essere denunciata all’autorità ma che può portare ad una richiesta di risarcimento dei danni.
La diffamazione è invece un reato, previsto all’art. 595 del codice penale che punisce chiunque offenda l’onore e la reputazione altrui, in assenza del soggetto offeso, ed in presenza di altre persone.
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QUALCHE ESEMPIO PRATICO
Tizio e Caio arrivano contemporaneamente nello stesso parcheggio e iniziano a litigare, fino ad insultarsi. Ecco il classico esempio di ingiuria.
Tizio, dopo aver subito una delusione d’amore da Caia, va in giro dicendo a Sempronio e a Caio che Caia è una poco di buono. Ecco invece un esempio di ingiuria.
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LE AGGRAVANTI DELLA DIFFAMAZIONE
La diffamazione è un reato punito, nella sua forma “base”, con la reclusione sino a 1 anno o con la multa sino a 1.032 €.
La pena tuttavia se ricorrono determinate circostanze può aumentare.
- Se è attribuito un fatto determinato;
Diffamare Tizio affermando che “ha rubato l’autovettura di Caio la scorsa settimana”, è diverso dal diffamare affermando genericamente dicendo che “Tizio è un ladro”. Nel primo caso infatti, la diffamazione ha un maggiore effetto su chi la percepisce, in quanto il riferimento a fatti e circostanze precise aumenta la credibilità dell’offesa, offrendo in qualche modo una “prova”.
- Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- Se l’offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziare quali ad esempio parlamentari, forze dell’ordine o giudici.
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LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
Il reato di diffamazione può anzitutto essere commesso con semplici dichiarazioni orali, mediante scritti o attraverso immagini. In realtà, qualsiasi forma di “comunicazione” verso più persone, lesiva della reputazione altrui, può integrare il delitto.
Una forma di diffamazione aggravata è quella che si realizza con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (materiale o anche digitale). È chiaro infatti che l’offesa alla reputazione e i danni conseguenti sono potenzialmente molto più gravi se le espressioni diffamatorie sono riportate dalla stampa oppure se sono diffuse da altri mezzi di pubblicità.la In questo caso inoltre la legge penale non punisce solo l’autore della diffamazione, ad esempio il giornalista, ma punisce anche il direttore o vicedirettore responsabile se il reato di diffamazione è avvenuto perché hanno colpevolmente omesso di esercitare il dovuto controllo sui contenuti del periodico. La pena per questi soggetti è quella stabilita per il reato di diffamazione che avrebbero dovuto impedire, tuttavia diminuita fino a un terzo.
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LA DIFFAMAZIONE TRAMITE INTERNET
I tempi, rispetto a quando è stato scritto il codice penale, sono cambiati. Ad esempio è arrivato il magico mondo di internet e dei social network. Anche il reato di diffamazione si è dovuto adeguare ed evolvere.
I social network e i blog, che potenzialmente possono raggiungere un numero indeterminato di persone sono generalmente considerati come “mezzo di pubblicità” e danno luogo a l reato di diffamazione nella sua forma aggravata.
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QUANDO LA DIFFAMAZIONE E’ GIUSTIFICATA
In alcuni casi la diffamazione è giustificata e non può dunque essere punita.
Quando? Quando si esercita il diritto di critica e di cronaca garantiti dall’Art. 21 della Costituzione.
I Giudici hanno individuato alcuni criteri che permettono di valutare se nel caso specifico un comportamento – teoricamente diffamatorio – è invece giustificato dall’esercizio del diritto di critica o del diritto di cronaca.
Chi, comunicando con più persone, afferma fatti che potrebbero offendere la reputazione altrui, è giustificato:
1. Se i fatti che attribuisce all’altra persona corrispondono a verità.
2. Qualora rispetti il requisito della “continenza” nel modo di esprimersi: ossia non utilizza espressioni gratuitamente volgari ed offensive nei modi;
3. Se ciò che afferma risponde a un certo interesse sociale alla conoscenza di quella notizia. (Ad esempio, se un politico impronta la propria campagna elettorale sul valore della fedeltà e della famiglia e viene sorpreso con l’amante vi è interesse sociale alla notizia. Non vi è invece interesse sociale nel raccontare all’intero condominio che l’abitante dell’ultimo piano ha l’amante da anni).
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Oltre alla multa, qualora la persona offesa abbia subito un danno alla propria reputazione può chiederne il risarcimento.
Potrà essere risarcito sia il pregiudizio economico quale ad esempio il mancato guadagno che il pregiudizio morale, consistente nella sofferenza pricologica subita a causa a cause delle affermazioni del diffamante.
A chi chiedere il risarcimento? Al Giudice di pace per richieste inferiori ai 5.000 euro e al Tribunale Ordinario per richieste superiori ai 15.000 euro.
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“SEI FALSA!” PER LA CASSAZIONE E’ DIFFAMAZIONE
Quante volte lo sentiamo dire? La Cassazione, in una recentissima sentenza ha stabilito che accusare di falsità qualcuno integra il reato di diffamazione.
Ma non sempre, solo in contesto lavorativo, dove l’integrità e la correttezza di un lavoratore possono costargli, diciamo noi giustamente, il posto di lavoro.
