Ciao ragazzi, benvenuti a Lexgo, siamo gli avvocati di Lawpills. Il singolo pensiero razzista, benchè spregevole e non condivisibile, non costituice reato.La libera manifestazione del pensiero -di QUALSIASI pensiero- è infatti costituzionalmente garantita dall’art. 21 della Costituzione che espressamente sancisce: “ Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sia con la parola che con lo scritto”. Se così non fosse rientreremmo nell’ambito della censura. Tuttavia, la manifestazione di pensiero a connotazione razzista diventa reato quando assume i caratteri della Propaganda.L’art. 604 bis del codice penale punisce infatti con la relusione fino a 1 anno e sei mesi chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,E’ invece punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istighi a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.La norma incrimina due diverse forme di discriminazione: il cosiddetto razzismo supremazionista e l’odio razziale. Il razzismo supremazionista è quella forma di discriminazione che fa perno sulla superiorità di una razza rispetto ad un’altra. L’odio razziale, invece, consiste nel sentimento di ostilità che, per avere rilevanza penale, deve trascendere la semplice avversione o antipatia e sfociare nel desiderio di morte o di danneggiamento della persona discriminata.Occorre inoltre precisare che per la Corte di Cassazione per “propaganda” si intende la divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni. Per fare un esempio, non vi è dubbio che se un politico esprimesse un pensiero razzista durante un programma televisivo il comportamento sarebbe idoneo a essere qualificato come propaganda e quindi ad integrare il reato. Il reato invece non si configura se ad esprimere lo stesso pensiero fosse mia zia Giuseppina nel corso di una cena in famiglia. A norma dello stesso articolo è inoltre vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.Il nostro ordinamento punisce inoltre ogni discriminazione effettuata anche nel campo del lavoro. E’ infatti nullo ogni licenziamento c.d. per motivi discriminatori ossia licenziamento per motivi politici, religiosi, per ragioni di razza, lingua, età, sesso ed handicap. Spesso la “razza”, come altre caratteristiche fisiche o personali, viene inoltre utilizzata per colpire negativamente e mortificare l’interlocutore. In questo caso viene in rilievo il reato di ingiuria ossia “l'offesa recata all'onore e al decoro di una persona presente quando viene proferita la frase.”Quello che nel linguaggio comune chiameremmo: un insulto tanto grave da offendere. Il reato di ingiuria è stato in realtà depenalizzato e trasformato in illecito civile dal c.d. decreto svuota carceri del 2016 (D.lgs. n. 7/2016 del 15/01/2016). Il colpevole non sarà dunque più sanzionabile penalmente, ma la vittima sarà legittimata a chiedere il risarcimento del danno al giudice civile. Lawpills per Torcharazzismo è un reato?
Ciao ragazzi, benvenuti a Lexgo, siamo gli avvocati di Lawpills.
Il singolo pensiero razzista, benchè spregevole e non condivisibile, non costituice reato.
La libera manifestazione del pensiero -di QUALSIASI pensiero- è infatti costituzionalmente garantita dall’art. 21 della Costituzione che espressamente sancisce: “ Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sia con la parola che con lo scritto”.
Se così non fosse rientreremmo nell’ambito della censura.
Tuttavia, la manifestazione di pensiero a connotazione razzista diventa reato quando assume i caratteri della Propaganda.
L’art. 604 bis del codice penale punisce infatti con la relusione fino a 1 anno e sei mesi chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,
E’ invece punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istighi a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La norma incrimina due diverse forme di discriminazione: il cosiddetto razzismo supremazionista e l’odio razziale.
Il razzismo supremazionista è quella forma di discriminazione che fa perno sulla superiorità di una razza rispetto ad un’altra.
L’odio razziale, invece, consiste nel sentimento di ostilità che, per avere rilevanza penale, deve trascendere la semplice avversione o antipatia e sfociare nel desiderio di morte o di danneggiamento della persona discriminata.
Occorre inoltre precisare che per la Corte di Cassazione per “propaganda” si intende la divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni.
Per fare un esempio, non vi è dubbio che se un politico esprimesse un pensiero razzista durante un programma televisivo il comportamento sarebbe idoneo a essere qualificato come propaganda e quindi ad integrare il reato.
Il reato invece non si configura se ad esprimere lo stesso pensiero fosse mia zia Giuseppina nel corso di una cena in famiglia.
A norma dello stesso articolo è inoltre vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Il nostro ordinamento punisce inoltre ogni discriminazione effettuata anche nel campo del lavoro.
E’ infatti nullo ogni licenziamento c.d. per motivi discriminatori ossia licenziamento per motivi politici, religiosi, per ragioni di razza, lingua, età, sesso ed handicap.
Spesso la “razza”, come altre caratteristiche fisiche o personali, viene inoltre utilizzata per colpire negativamente e mortificare l’interlocutore.
In questo caso viene in rilievo il reato di ingiuria ossia “l'offesa recata all'onore e al decoro di una persona presente quando viene proferita la frase.”
Quello che nel linguaggio comune chiameremmo: un insulto tanto grave da offendere.
Il reato di ingiuria è stato in realtà depenalizzato e trasformato in illecito civile dal c.d. decreto svuota carceri del 2016 (D.lgs. n. 7/2016 del 15/01/2016).
Il colpevole non sarà dunque più sanzionabile penalmente, ma la vittima sarà legittimata a chiedere il risarcimento del danno al giudice civile.
