Questo periodo di emergenza sta rendendo attuali tutte quelle norme che il nostro legislatore aveva previsto proprio per casi eccezionali e imprevedibili. Ciò vale anche per il testamento. Ma che cosa è il testamento?
Il testamento è l’atto che consente a una persona maggiorenne e capace di intendere e volere di destinare il proprio patrimonio, al momento del suo decesso, non solo a chi vuole, ma nel modo che meglio corrisponde alle proprie volontà
Il nostro Codice Civile menziona tre tipologie ordinarie di testamento:
- Testamento olografo: scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore;
- Testamento pubblico: ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testamento pubblico, rispetto alle altre forme di testamento, è quello più blindato perchè fa piena prova per tutto quello che il notaio attesta essere avvenuto in sua presenza nell’esercizio delle sue funzioni.
- Testamento segreto: può essere scritto dal testatore o da un terzo, poi sigillato e consegnato personalmente al notaio che dichiara che in questa carta è contenuto il testamento.
In particolare, l’art. 609 c.c. dispone testualmente al I comma che “Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa … il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.”
La caratteristica principale dei testamenti speciali, che hanno efficacia provvisoria (cessano, infatti, di essere efficaci, automaticamente, decorsi tre mesi dalla cessazione delle circostanze eccezionali) è il loro valore di testamenti pubblici, ossia la tipologia più tutelante e blindata di testamento che, in circostanze normali, richiede formalità solenni e può essere ricevuto solo dal Notaio.
Il richiamo alla situazione che stiamo affrontando è drammaticamente attuale. Nell’emergenza che stiamo vivendo è quindi ipotizzabile che anche il "ministro di culto" possa ricevere un testamento; in questo caso è sufficiente che il testamento sia ricevuto da un ministro di qualsivoglia culto; in altri termini, la norma non allude soltanto ai sacerdoti di culto cattolico (quindi un Rabbino o un Imam); non rileva, che lo stesso abbia, o no, cura d'anime (Azzariti, 459). Detto soggetto, in definitiva, può ricevere anche il testamento di un non credente, o di un credente di altra religione.
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