Buongiorno Amici di Lawpills!
Quando parliamo di famiglia e dei nostri bambini, siamo abituati a pensare che sia solo il momento della nascita a determinare l’entrata dei nostri piccoli ad essere membri attivi della comunità e, come tali, degni di ricevere la giusta protezione da parte dell’ordinamento.
È però una credenza sbagliata in quanto il bambino, ancor prima di nascere, è in realtà titolare sin dal concepimento di diritti come ogni altro soggetto della famiglia.
Come già del resto affermato dalla Legge del 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza, è stata da ultima la Legge del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita a stabilire infatti il principio secondo cui devono essere assicurati tutti i diritti dei soggetti coinvolti, compreso appunto quelli del concepito.
A sostegno di questa tesi, parlo chiaro il Codice Civile, che attribuisce al nascituro, addirittura ancor prima di essere concepito, la capacità di ereditare o ricevere in donazione, al pari di ogni altra persona.
Più interessanti spunti li offre però la Corte di Cassazione, che stabilisce in primis
-il diritto del nascituro al risarcimento del danno derivante da condotte a lui pregiudizievoli (anche durante il parto), che arrechino danno alla sua salute e integrità fisica,
-ed inoltre la corresponsione del risarcimento del danno ad opera di chi abbia ucciso il padre durante la gestazione, impossibilitando il concepito a conoscerlo.
Resta da sottolineare che tutti i diritti del concepito sono ovviamente subordinati alla nascita del figlio, evento che, se mancante, farebbe automaticamente cadere il soggetto da qualsiasi pretesa e diritto.
A questo punto, non resta che stabilire se il concepito sia allora effettivo titolare di capacità giuridica o sia semplicemente un soggetto di diritto portatore di interessi personali riconosciuti dall’ordinamento e come tale, oggetto di tutela.
Alla luce di quanto detto, tralasciando la giurisprudenza che ha più volte riconosciuto soggettività giuridica al concepito, vi è però contraddizione tra le stesse norme che regolano l’argomento:
se da un lato infatti il Codice Civile al proprio articolo 1 è chiaro nello stabilire che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, dall’altro lato commette l’errore di disciplinare la possibilità dei genitori di rappresentare il nascituro, nonché il diritto di ereditare e di ricevere donazioni. È inoltre la presenza stessa di leggi italiane ad hoc, come la legislazione sull’aborto e le numerose risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento Europeo, e la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989, che qualificano il concepito come soggetto degno di considerazione da parte dell’ordinamento, depositario quindi di diritti da tutelare.
A risolvere questa impasse giuridica, il Disegno di Legge 950/2018 presentato da Gasparri, che si propone di attribuire status giuridico all’embrione, equiparandolo al bambino già nato.
Ma, se indubbiamente questa proposta risolverebbe la questione legata alla capacità giuridica del concepito, creerebbe però un altro e più grave inconveniente, rendendo ufficialmente l’aborto un reato.
La questione risulta oggi ancora aperta.
Non resta quindi che aspettare e sperare che i giudici compensino a questo vuoto legislativo.
