Chi mente sulle proprie qualifiche accademiche, così come chi mente sul proprio curriculum e sulle proprie esperienze lavorative, rischia di commettere vari reati.
Innanzitutto qualora le mendaci dichiarazioni vengano rese a un pubblico ufficiale o a una persona incaricata di un pubblico servizio viene in rilievo il reato di “False dichiarazioni sull’identità o sulle qualità personali proprie o altrui” previsto dall’art. 496 cp.
Tale reato punisce infatti con la reclusione da 1 a 5 anni “Chiunque, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a una persona incaricata di un pubblico servizio“.
Nella nozione di pubblico ufficiale rientra ad esempio il notaio che recepisce le dichiarazioni sulle qualità personali e professionali dei soci di una società e le cristallizza nell’atto costitutivo.
La ratio legis, ossia lo scopo della norma, è quella di tutelare la fede pubblica contro quei comportamenti che alterano gli elementi identificativi di una persona o le sue qualità personali.
La Corte di Cassazione precisa che il delitto scatta nel momento in cui il soggetto si attribuisce “ogni attributo che serva a distinguerlo nella personalità economica o professionale”.
Insomma, punisce chi dice di essere o di aver fatto quello che non è o non ha mai fatto.
Riguardo al titolo di studio, la Corte afferma che “il titolo di studio rientra nel novero delle informazioni attinenti allo stato e alle qualità personali della persona, in quanto qualificano e distinguono un individuo nella sua personalità professionale.”
Peggio ancora se la qualifica mendace finisce sul tavolo di una pubblica amministrazione. In questo caso, il reato è quello di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ad esempio quando presunto documento fittizio viene presentato per partecipare ad un concorso. Cosa si rischia? La reclusione fino a due anni.
Qualora la falsa dichiarazione non sia resa ad un pubblico ufficiale, il comportamento è invece punito dal Codice penale con la sanzione amministrativa pecuniaria da €154 a €229.
Il secondo comma dell’art. 498 cp rubricato “Usurpazione di titoli o di onori” punisce infatti “chiunque si arroga dignità, gradi accademici o titoli”, senza in realtà possederle.
Dunque se io mi presento al pubblico come Maresciallo e poi non lo sono commetto un reato, mentre non soggiace alla stessa pena chi scrive sul curriculum di aver studiato 6 mesi all’estero mentre in realtà non ha mai lasciato l’Italia.
Ricordiamo inoltre che la condotta non è solo rilevante penalmente ma anche sul piano civilistico e contrattuale.
Il Codice civile infatti esorta a tenere una condotta basata sulla buona fede e sulla correttezza ancor prima di firmare un contratto, durante le stesse trattative.
La conseguenze nel caso in cui poi si venga smascherati potrebbero essere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e la restituzione dei compensi ricevuti.
