Innanzitutto dobbiamo specificare che “per risoluzione del contratto”: In soldoni si intende lo scioglimento del contratto prima della scadenza dovuto a inadempimento di una delle parti, a impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta. Nel caso del contratto di locazione, le parti sono il locatore, chi mette in affitto casa, e il locatario o conduttore, chi prende in affitto casa. La prestazione del locatore è quella di consentire il pacifico godimento dell’immobile, mentre la prestazione del conduttore è quella di pagare il canone di locazione. Ora come ben capite, nessuna delle due prestazioni è divenuta oggettivamente impossibile causa covid 19: la casa può essere goduta e l’affitto può essere pagato. Quindi non c’è alcun rimedio? Magari avevo affittato un appartamento per seguire i corsi all’università, ora totalmente online. Devo continuare a pagare l’affitto pur non utilizzando l’appartamento?Non è così, perchè viene in soccorso l’art. 1467 cc “eccessiva onerosità sopravvenuta” secondo il quale se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. L’imprevedibile diffondersi del covid19 ha infatti dato luogo ad uno squilibrio tra le parti: se prima l’esborso per un canone d’affitto era giustificato e necessario, ora non lo è più. Il minor godimento da parte del soggetto che si è visto tenuto a dover osservare quelle che sono le disposizioni emanate dal DPCM e che hanno oggettivante limitato la fruibilità del bene oggetto di contratto influiscono nel giudizio in merito all’eccesiva onerosità sopravvenuta. A tal punto il locatore, proprietario del bene, ha però un modo per evitare la risoluzione del contratto, ossia proporre la riduzione del prezzo. La rinegoziazione del contratto deve svolgersi però secondo buona fede. E’ possibile risolvere un contratto di locazione abitative causa covid19?
Innanzitutto dobbiamo specificare che “per risoluzione del contratto”: In soldoni si intende lo scioglimento del contratto prima della scadenza dovuto a inadempimento di una delle parti, a impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Nel caso del contratto di locazione, le parti sono il locatore, chi mette in affitto casa, e il locatario o conduttore, chi prende in affitto casa.
La prestazione del locatore è quella di consentire il pacifico godimento dell’immobile, mentre la prestazione del conduttore è quella di pagare il canone di locazione.
Ora come ben capite, nessuna delle due prestazioni è divenuta oggettivamente impossibile causa covid 19: la casa può essere goduta e l’affitto può essere pagato.
Quindi non c’è alcun rimedio? Magari avevo affittato un appartamento per seguire i corsi all’università, ora totalmente online. Devo continuare a pagare l’affitto pur non utilizzando l’appartamento?
Non è così, perchè viene in soccorso l’art. 1467 cc “eccessiva onerosità sopravvenuta” secondo il quale se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. L’imprevedibile diffondersi del covid19 ha infatti dato luogo ad uno squilibrio tra le parti: se prima l’esborso per un canone d’affitto era giustificato e necessario, ora non lo è più.
Il minor godimento da parte del soggetto che si è visto tenuto a dover osservare quelle che sono le disposizioni emanate dal DPCM e che hanno oggettivante limitato la fruibilità del bene oggetto di contratto influiscono nel giudizio in merito all’eccesiva onerosità sopravvenuta.
A tal punto il locatore, proprietario del bene, ha però un modo per evitare la risoluzione del contratto, ossia proporre la riduzione del prezzo.
La rinegoziazione del contratto deve svolgersi però secondo buona fede.
Lawpilla
