Sulla Pagina facebook ufficiale del Premier Giuseppe Conte, accanto a complimenti, si trovano ben visibili diversi commenti che non sapremmo come descrivere se non come insulti. E’ fatto notorio che spesso i personaggi famosi siano vittime di veri e propri attacchi da parte dei followers che, dietro l’anonimato di profili senza identità commentano sui social attraverso i più scariati insulti e gratuite cattiverie. Ebbene, neppure il pPremier Conte, ormai assiduo frequentatore del cyber spazio è immnune ai così detti “haters”. Tali commenti a dir poco scortesi integrano il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del codice penale che punisce, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro, chiunque comunicando con più persona offenda l’altrui reputazione.La ratio legis del reato di diffamazione è quella di garantire la reputazione dell'individuo, ovvero l'onore inteso in senso soggettivo, quale considerazione che il mondo esterno ha del soggetto stesso.La diffamazione tramite Facebook al Premier è inoltre aggravata sotto un duplice profilo. Innanzitutto perchè è arrecata tramite un mezzo, facebook appunto, che è equiparato dalla giurisprudenza al mezzo della pubblicità. Del resto come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 30737/2019: "la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico.”E' indubbio d’altronde che diffamare una persona a una festa a cui partecipa un numero limitato di persone, è ben diverso dal commettere la stessa azione a mezzo stampa o pubblicando un post su Facebook, il social network più diffuso e usato al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi.La diffamazione mezzo facebook al premier Conte è inoltre aggravata si sensi del comma quarto dell’art. 595 cp perchè è commessa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che è parte del corpo politico. Infine ricordiamo che la diffamazione è un reato perseguibile a querela della persona offesa entro 3 mesi dalla notizia di reato. Lawpills per Torcha. - mazione mezzo facebook
Sulla Pagina facebook ufficiale del Premier Giuseppe Conte, accanto a complimenti, si trovano ben visibili diversi commenti che non sapremmo come descrivere se non come insulti.
E’ fatto notorio che spesso i personaggi famosi siano vittime di veri e propri attacchi da parte dei followers che, dietro l’anonimato di profili senza identità commentano sui social attraverso i più scariati insulti e gratuite cattiverie. Ebbene, neppure il pPremier Conte, ormai assiduo frequentatore del cyber spazio è immnune ai così detti “haters”.
Tali commenti a dir poco scortesi integrano il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del codice penale che punisce, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro, chiunque comunicando con più persona offenda l’altrui reputazione.
La ratio legis del reato di diffamazione è quella di garantire la reputazione dell'individuo, ovvero l'onore inteso in senso soggettivo, quale considerazione che il mondo esterno ha del soggetto stesso.
La diffamazione tramite Facebook al Premier è inoltre aggravata sotto un duplice profilo.
Innanzitutto perchè è arrecata tramite un mezzo, facebook appunto, che è equiparato dalla giurisprudenza al mezzo della pubblicità. Del resto come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 30737/2019: "la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico.”
E' indubbio d’altronde che diffamare una persona a una festa a cui partecipa un numero limitato di persone, è ben diverso dal commettere la stessa azione a mezzo stampa o pubblicando un post su Facebook, il social network più diffuso e usato al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi.
La diffamazione mezzo facebook al premier Conte è inoltre aggravata si sensi del comma quarto dell’art. 595 cp perchè è commessa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che è parte del corpo politico.
Infine ricordiamo che la diffamazione è un reato perseguibile a querela della persona offesa entro 3 mesi dalla notizia di reato.

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