È notizia che spopola su tutti i giornali la vicenda che coinvolge il Governatore della Lombardia Attilio Fontana in riferimento ai camici forniti alla Lombardia dalla società di Andrea Dini, nell’ambito della quale si fa costantemente riferimento a due Trust alle Bahamas.
La stretta attualità è lo spunto per parlare di un istituto spesso citato ma ai più completamente ignoto ovvero conosciuto molto superficialmente: il TRUST appunto.
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a un soggetto (cd. “trustee”) che può essere una persona o un società professionale (cd. “trust company”). In poche parole: il proprietario di un bene (c.d. settlor) trasferisce l’intestazione dei propri beni a un terzo (c.d. trustee) affinché li gestisca nell’interesse di un terzo soggetto ancora (ossia il c.d. beneficiary).
Nel trust viene a volte prevista una quarta figura (il guardiano o protector ) alla quale, possono essere attribuite quattro funzioni: i) l’esercizio di poteri dispositivi o gestionali (comunemente la revoca e nomina trustee); ii) esprimere il proprio placet sulle determinate decisioni assunte dal trustee; iii) Impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti iv) funzione di controllo sull’operato del trustee.
Oggetto del trust possono essere beni (mobili ed immobili) oppure diritti, ma chi ne acquista la proprietà funzionale (il trustee, come detto) non può utilizzarli a proprio piacimento. Deve amministrarli per uno scopo oppure in maniera tale che il beneficiario potrà goderne secondo quanto pattuito.
L’istituto del “trust” non è disciplinato da alcuna norma di diritto italiano ed è considerato come “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992. Si tratta, quindi di un istituto riconosciuto in Italia ma non regolamentato dalla legge italiana. La legge applicabile andrà quindi scelta volontariamente dal disponente (settlor, ovverosia l’originario proprietario dei beni conferiti) nell’ambito delle giurisdizioni che ammettano e disciplinano in modo specifico il trust (esempio l’Inghilterra, il Jersey, ecc).
Con la ratifica della Convenzione, riguardante, in particolare, “la determinazione della legge e il riconoscimento del trust negli stati contraenti” (art. 1), l’Italia non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi tipologia di trust, ma, esclusivamente, di quelli “istituiti volontariamente e provati per iscritto” (art. 3)e regolati dalla legge (art. 6) scelta dal soggetto istituente ovvero da quella avente il collegamento più stretto con il trust (art. 7)”.
La peculiarità dell’istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (seppure nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo definito), nonostante i beni restino segregati nel patrimonio del trust e diventino estranei, quindi, al patrimonio sia del disponente che a quello personale del trustee.
Nel Trust infatti i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del Disponente e del Trustee. Per questa fondamentale differenza, il Trust è più idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzare la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente. Al momento dell’istituzione il disponente, sottoscrive un atto istitutivo di Trust ed un atto di conferimento di beni o dei diritti (il conferimento può anche essere effettuato in un momento successivo). E’ ammissibile disporre un Trust nel proprio testamento.
Usualmente il trust viene istituito a protezione di beni in quanto, con la sua istituzione, si realizza una vera e propria “protezione” patrimoniale in quanto gli stessi diventano impignorabili. Proprio per tali motivi il trust viene spesso impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).
Una delle finalità maggiormente ritenute meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento è quella di tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari magari mediante l’ausilio e l’assistenza di terzi soggetti indicati nel trust.
Altro motivo che può indurre un soggetto a ricorrere al trust è la tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità.
Altre finalità del Trust possono essere quelle di beneficenza o la costituzione di forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei trust fund anglosassone.
L’istituzione di un trust in determinati casi può determinare un “vantaggio di natura fiscale” ma se tale finalità è stata è l’unico o principale motivo che ha spinto il soggetto ad istituire un trust, esso può essere considerato illegittimo e pertanto revocato e soggetto a sanzione.
Speriamo di avervi chiarito le idee.
Lawpills
