Nonostante sia un tema importantissimo, perchè riguarda il benessere e la salute dei nostri figli, il collocamento e l’affidamento sono confusi e poco chiari. C’è molta disinformazione sul punto. Noi vogliamo oggi fare chiarezza
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QUANDO SI PARLA DI AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO
Innanzitutto occorre premettere che si parla di affidamento e collocamento a seguito della rottura di un rapporto, che sia esso un matrimonio, quindi a seguito di separazione e divorzio, o una convivenza di fatto.
Sostanzialmente quando i genitori di un bambino, per una ragione o per un’altra, non vivono più sotto lo stesso tetto, emerge il “problema” del loro affidamento e collocamento, ovvero di definire le modalità di loro gestione e, de relato, del loro mantenimento.
Il Legislatore, ogni qualvolta vi è una frattura in una famiglia, ha sentito l’esigenza di regolare e definire chi si prenderà cura del bambino e in che modalità.
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L’AFFIDAMENTO
Si parla di affidamento o affido riferendosi alla c.d. responsabilità genitoriale, che può essere assegnata a entrambi genitori o, come vedremo meglio in seguito, a uno solo di essi.
La responsabilità genitoriale, che fino a qualche anno fa, precisamente fino al 2013, era chiamata “potestà genitoriale”, è la responsabilità che i genitori hanno nei confronti dei figli e costituisce il diritto-dovere all'istruzione, all'educazione e al mantenimento.
Con il termine affidamento ci si riferisce quindi all’esercizio della responsabilità genitoriale, ossia all’assunzione delle decisioni relative alla vita dei figli (crescita, salute, formazione scolastica, ecc.).
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LO STANDARD E’ L’AFFIDAMENTO CONDIVISO
L’art. 316 c.c. dispone che la responsabilità genitoriale, oggetto come abbiamo visto dell’affidamento, spetta a entrambi i genitori e va esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
La legge dunque dispone che il “modello” a cui, salvo comprovate ragioni, il Giudice deve fare riferimento, è quello dell’affidamento condiviso, che per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.
Dunque a seguito di una separazione o di un divorzio, normalmente e nella maggior parte dei casi, verrà disposto l’affidamento condiviso dei figli.
Nella pratica significa che i genitori dovranno scegliere di comune accordo ogni decisione relativa alla vita del figlio: dalla scelta della scuola alla scelta degli sport che il bambino praticherà.
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L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E’ UNA ECCEZIONE
L’affidamento condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli ed è sicuramente il regime ordinario/prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità, ossia il diritto di ogni figlio ad avere 2 genitori.
L’affidamento esclusivo costituisce quindi una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.
Facciamo un esempio. Vi potrà essere affidamento esclusivo ad esempio in presenza di genitore tossicodipendente o alcolista, decisamente incapace di provvedere alla salute e allo sviluppo dei figli.
L’affidamento esclusivo deve essere inoltre particolarmente motivato dal Giudice che lo dispone, in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro.
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IL COLLOCAMENTO
ll collocamento è semplicemente il luogo dove il minore va a vivere.
Ovviamente quando una coppia si separa, i genitori andranno a vivere presso due diversi immobili e occorrer’ decidere presso quale abitazione, della madre o del padre, verrà stabiilità la residenza prevalente ossia la dimora abituale del figlio dopo la separazione.
Di norma mentre l’affidamento è di norma condiviso il collocamento deve invece essere fissato presso l’abitazione di uno solo dei due genitori. La collocazione abitativa è infatti unica: il bambino avrà infatti una sola residenza.
Questo non significa che il bambino non trascorrerà mai del tempo presso l’abitazione dell’altro genitore. Il calendario delle visite potrà infatti essere concordato tra i genitori.
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LE FORME DI COLLOCAMENTO
Vi sono diverse di collocamento.
- il collocamento prevalente:
questa soluzione prevede che i figli abbiano residenza prevalente presso la casa del genitore ritenuto dal giudice più idoneo. SI parla del c.d. genitore “collocatario“.
Si tratta della forma di affido più diffusa nella prassi, in quanto ritenuta quella maggiormente in grado di tutelare gli interessi del minore; si pensa, infatti, che il continuo e periodico cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano possa provocare nel minore la perdita di stabili punti di riferimento.
Tale soluzione comporta comunque la necessità di assicurare ai figli e al genitore non collocatario di poter avere rapporti equilibrati e costanti: a tale scopo il provvedimento del giudice deve anche stabilire tempi e modalità di frequentazione dei figli minori col genitore non collocatario (cd diritto di visita), prevedendo quando il genitore potrà incontrare i figli, quando essi dovranno trasferirsi presso la sua abitazione, con quale dei genitori i figli dovranno passare vacanze o festività.
- Collocamento alternato:
Questa forma di collocamento prevede che il minore viva per periodi alterni presso ciascuno dei genitori.
Essa, tuttavia, trova scarsa applicazione nella pratica poiché, secondo quello che è però l’orientamento prevalente, costringendo i figli a continui cambi di residenza e di gestione delle quotidiane attività, tale collocamento non sarebbe in grado di garantire loro un regime di vita razionale e potrebbe determinare negli stessi genitori la perdita dei necessari punti di riferimento.
- Collocamento invariato
Si tratta di una forma di collocamento peculiare, di solito prevista per accordo della coppia.
Essa implica l’alternanza dei genitori nell’abitare la casa familiare. In altre parole, proprio per evitare ai figli continui spostamenti di residenza, sono la madre e il padre a muoversi da casa secondo turni (di solito, ma non necessariamente, settimanali) prestabiliti, mentre i figli restano collocati nell’ambiente domestico nel quale sono cresciuti, così conservando le proprie abitudini e i propri interessi.
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L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Al genitore collocatario verrà inoltre assegnata la cd “casa familiare” ossia la casa dove fino al momento della separazione si è svolta la vita coniugale e familiare.
Tale assegnazione verrà fatta a prescindere dall’intestazione dell’immobile.
Questo perchè la scelta del genitore al quale assegnare l’immobile è fatta nell’esclusivo interesse dei figli che dovranno continuare a vivere nell’ambiente a loro più quotidiano senza traumi.
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PERCHE’ I FIGLI VENGONO SEMPRE COLLOCATI PRESSO LA MADRE?
Non si tratta di una ragione di preferenza e non è nemmeno imposto dalla legge.
Storicamente la mamma è il genitore più adeguato ad accudire i figli nella quotidianità.
E’ il genitore che trascorre più tempo a casa ed quindi maggiormente in grado di prendersi cura dei figli.
Nulla vieta che però i figli possano essere collocati presso il padre.

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